Quando un solo erede ha gestito per anni il conto cointestato del genitore e ne ha curato l’assistenza, le somme prelevate sono donazioni indirette o restituzioni dovute? Una recente pronuncia del Tribunale di Bologna offre una griglia di lettura rigorosa, fondata sul superamento della presunzione di solidarietà e sull’accertamento dell’animus donandi.
When a single heir has managed the parent’s joint account for years and cared for them, are the withdrawn sums indirect gifts or sums to be returned? A recent ruling of the Court of Bologna offers a rigorous framework, based on overcoming the presumption of joint ownership and ascertaining the donor’s intent.
Il caso: l’asse ereditario azzerato e la richiesta di restituzione
The case: an emptied estate and a claim for restitution
Gli eredi di uno dei due figli della de cuius agivano contro l’altra figlia, che per anni si era occupata della madre accogliendola nella propria abitazione. Lamentavano che, alla morte del genitore, l’asse risultasse di fatto azzerato: il conto corrente cointestato fra la de cuius e i due figli era stato movimentato quasi esclusivamente da uno solo di essi, e il prezzo della vendita di un immobile non era mai confluito nel patrimonio. Chiedevano quindi la restituzione delle somme ex art. 1713 c.c. (rendiconto del mandatario) o, in subordine, la reintegrazione della quota di legittima.
The heirs of one of the two children of the deceased sued the other daughter, who for years had cared for the mother in her own home. They argued that, on the parent’s death, the estate was effectively zero: the account jointly held by the deceased and the two children had been operated almost exclusively by one of them, and the proceeds of a property sale had never entered the estate. They sought restitution under art. 1713 of the Civil Code or, in the alternative, restoration of the reserved share.
Conto cointestato: superare la presunzione dell’art. 1854 c.c.
Joint accounts: overcoming the presumption of art. 1854
Il primo snodo è tecnico ma decisivo. L’art. 1854 c.c. presume che i cointestatari di un conto con facoltà di operare disgiuntamente siano creditori e debitori in solido, cioè in parti uguali. Si tratta però di una presunzione superabile. Nel caso esaminato, gli stessi attori avevano ammesso — integrando una confessione ex art. 2730 c.c. — che il proprio dante causa non aveva mai operato sul conto. Questo elemento, unito alle risultanze della consulenza tecnica contabile, ha consentito al Tribunale di attribuire i versamenti e la “massa promiscua” non in modo automaticamente paritario, ma secondo l’effettiva provenienza delle somme.
The first node is technical but decisive. Art. 1854 presumes that joint account holders entitled to operate separately are creditors and debtors jointly and severally, i.e. in equal shares. This presumption can be rebutted. Here, the claimants themselves had admitted — amounting to a confession under art. 2730 — that their predecessor had never operated the account. Together with the accounting expert’s findings, this allowed the Court to attribute deposits and the “mixed mass” not automatically in equal shares, but according to the real source of the funds.
L’animus donandi e la qualificazione come donazione indiretta
Donor’s intent and qualification as an indirect gift
Accertato che la quasi totalità delle somme era stata impiegata in favore della figlia che assisteva la madre o del suo nucleo familiare, il Tribunale ha qualificato tali attribuzioni come donazioni indirette. L’animus donandi della de cuius è stato desunto da una pluralità di elementi concreti: la convivenza e l’assistenza prestata negli ultimi anni di vita, le spese di mantenimento sostenute, e dichiarazioni scritte della stessa de cuius che esprimevano gratitudine verso chi se ne prendeva cura. Le somme così trasferite, in quanto donatum, rientrano nell’asse ai fini della collazione e del calcolo delle quote.
Having established that almost all the sums had been used in favour of the caring daughter or her household, the Court qualified those transfers as indirect gifts. The deceased’s donative intent was inferred from several concrete elements: cohabitation and care in the final years, maintenance expenses, and the deceased’s own written statements expressing gratitude toward her carer. Such transferred sums, as donatum, fall within the estate for collation and the calculation of shares.
La vendita dell’immobile e il riconoscimento di debito
The property sale and the acknowledgment of debt
Sul prezzo di vendita di un immobile della de cuius — alienato dalla figlia quale procuratrice prima dell’apertura della successione — il Tribunale ha valorizzato un riconoscimento di debito della madre, poi confermato da un testamento olografo mai pubblicato, in cui si dava atto che la figlia aveva pagato interamente il prezzo dell’immobile. Ne è derivata una conclusione di metodo: poiché l’oggetto della liberalità era stato l’immobile e non la provvista in denaro, l’eventuale “surplus” tra somma prestata e prezzo di vendita non poteva essere computato come donazione indiretta a carico della figlia, né confluire integralmente nel relictum. Il riconoscimento di debito, valido anche verso gli eredi subentrati ex art. 1988 c.c., produce effetto di astrazione processuale della causa.
On the sale price of a property of the deceased — sold by the daughter as attorney before the succession opened — the Court relied on an acknowledgment of debt by the mother, later confirmed in an unpublished holographic will stating that the daughter had paid the property’s full price. The methodological conclusion: since the gift concerned the property and not the cash, any “surplus” between the loaned sum and the sale price could not be counted as an indirect gift against the daughter, nor fall entirely within the relictum. The acknowledgment of debt, effective also against the succeeding heirs under art. 1988, produces procedural abstraction of the cause.
Tre passaggi per la ricostruzione dell’asse
Three steps to reconstruct the estate
La pronuncia conferma un metodo replicabile: (1) superare la presunzione di solidarietà del conto cointestato accertando l’effettiva provenienza delle somme; (2) verificare l’animus donandi tramite elementi concreti (assistenza, convivenza, dichiarazioni scritte) per qualificare i prelievi come donazioni indirette da collazionare; (3) isolare le restituzioni dovute e i riconoscimenti di debito, che non costituiscono liberalità. Solo così si determinano correttamente relictum, donatum e quote di ciascun erede.
The ruling confirms a replicable method: (1) rebut the joint-account presumption by establishing the real source of the funds; (2) verify donative intent through concrete elements (care, cohabitation, written statements) to qualify withdrawals as collatable indirect gifts; (3) isolate sums due and acknowledgments of debt, which are not gifts. Only then are relictum, donatum and each heir’s share correctly determined.
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