Documento di licenziamento e comunicazione
Diritto del lavoro Employment law

Licenziamento e mezzo di comunicazione previsto dal CCNL: quando la forma scritta basta

Dismissal and the means of communication set by the collective agreement: when written form is enough

Avv. Francesco De Santi 2 giugno 20262 June 2026 4 min di lettura4 min read

Un licenziamento è valido anche se comunicato con un mezzo diverso da quello indicato dal contratto collettivo? Con l’ordinanza n. 13731 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, traccia una distinzione netta tra la forma dell’atto e la sua comunicazione, con ricadute pratiche importanti per imprese e lavoratori.

Is a dismissal valid even if communicated through a means other than the one set by the collective agreement? With order no. 13731 of 11 May 2026, the Labour Division of the Italian Supreme Court draws a clear line between the form of the act and its communication, with significant practical implications for companies and workers.

Il caso: licenziamento comunicato via e-mail anziché con il mezzo previsto

The case: dismissal sent by e-mail instead of the prescribed means

Un lavoratore impugnava il proprio licenziamento sostenendo, tra l’altro, che fosse nullo perché comunicato a mezzo posta elettronica ordinaria, in violazione dell’art. 79 del CCNL applicabile, che per le sanzioni disciplinari prevedeva la raccomandata a.r., la raccomandata a mano o la PEC. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Bologna respingevano l’impugnazione; il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione.

An employee challenged his dismissal, arguing among other things that it was void because served by ordinary e-mail, in breach of art. 79 of the applicable collective agreement, which for disciplinary sanctions required registered post, hand-delivered registered letter or certified e-mail (PEC). Both the Court of first instance and the Bologna Court of Appeal dismissed the challenge; the worker then appealed to the Supreme Court.

Il principio: la «forma» dell’atto è cosa diversa dalla sua «comunicazione»

The principle: the «form» of the act differs from its «communication»

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il punto centrale è che la clausola del CCNL che indica i mezzi di comunicazione non integra una “forma convenzionale” ai sensi dell’art. 1352 c.c. — che attiene alla formazione e redazione dell’atto — ma disciplina solo la fase, successiva, con cui l’atto viene portato a conoscenza del destinatario. Il licenziamento è infatti un negozio unilaterale recettizio: la clausola collettiva, usando l’espressione “dovranno essere comunicate”, regola appunto la comunicazione, non la validità.

The Supreme Court dismissed the appeal. The key point is that the collective-agreement clause listing the means of communication does not amount to an “agreed form” within the meaning of art. 1352 of the Civil Code — which concerns the formation and drafting of the act — but governs only the later stage of bringing the act to the recipient’s knowledge. Dismissal is a unilateral act requiring receipt: the clause, by using the wording “shall be communicated”, regulates communication, not validity.

La validità del licenziamento dipende dalla forma scritta richiesta dall’art. 2 L. 604/1966; il mezzo con cui viene comunicato, se il CCNL non dispone diversamente a pena di nullità, non incide sulla validità dell’atto.
The validity of a dismissal depends on the written form required by art. 2 of Law 604/1966; the means by which it is communicated, absent a clause expressly imposing nullity, does not affect the validity of the act.

Di conseguenza, una volta che il licenziamento è redatto per iscritto (forma richiesta dalla legge) e raggiunge effettivamente il destinatario, l’eventuale uso di un canale diverso da quello indicato dal contratto collettivo non ne determina la nullità. Nel caso esaminato, peraltro, l’atto era stato inviato dalla PEC aziendale, sia pure verso una casella ordinaria del lavoratore, che lo aveva pacificamente ricevuto.

Accordingly, once the dismissal is in writing (the form required by law) and actually reaches the recipient, the use of a channel different from the one set by the collective agreement does not render it void. In the case at hand, moreover, the act had been sent from the company’s certified e-mail, albeit to an ordinary mailbox of the worker, who undisputedly received it.

Un secondo profilo: i controlli difensivi e la videosorveglianza

A second issue: defensive controls and video surveillance

La pronuncia tocca anche il tema della prova. Le riprese di una telecamera installata nel magazzino — finalizzata a sorvegliare i beni e non la prestazione lavorativa — sono state ritenute legittimamente utilizzabili come controllo difensivo, perché visionate soltanto dopo che era sorto un sospetto concreto sulla condotta del lavoratore, in linea con l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte.

The ruling also touches on evidence. Footage from a warehouse camera — aimed at monitoring goods rather than work performance — was held lawfully usable as a defensive control, because reviewed only after a concrete suspicion about the worker’s conduct had arisen, consistent with the Supreme Court’s established approach.

Cosa tenere a mente
What to keep in mind

Per le imprese e per i lavoratori

For companies and for workers

Per l’impresa. Il rispetto del mezzo di comunicazione previsto dal CCNL resta buona prassi e va sempre osservato; ma, salvo che la clausola lo preveda espressamente a pena di nullità, l’eventuale difformità non travolge un licenziamento scritto che abbia raggiunto il destinatario. Per il lavoratore. La contestazione fondata solo sul canale di invio difficilmente regge: conviene piuttosto concentrare l’analisi sulla sussistenza e sulla forma scritta dell’atto, oltre che sul merito dei motivi del recesso.

For the company. Following the means of communication set by the collective agreement remains good practice and should always be observed; but, unless the clause expressly imposes nullity, any deviation does not invalidate a written dismissal that has reached the recipient. For the worker. A challenge based solely on the delivery channel is unlikely to succeed: the analysis should rather focus on the existence and written form of the act, and on the merits of the grounds for dismissal.

Il testo dell’ordinanza è pubblicato nella versione resa disponibile dalla Corte (copia non ufficiale), priva dei dati identificativi delle parti.

The order is published in the version made available by the Court (unofficial copy), without the parties’ identifying data.

Scarica l’ordinanza (PDF)Download the order (PDF)
Referenze
References

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“Una lunga ed efficiente collaborazione quella con l’Avv. De Santi ed il suo studio. Da anni ci affidiamo a loro nella gestione delle pratiche ordinarie di contrattualistica e gestione dei rischi di natura legale. Consigliato!”

“A long and efficient collaboration with Avv. De Santi and his firm. For years we have relied on them for routine contract work and legal risk management. Highly recommended!”

Carlo Frasson
General Manager presso Rubbermac
General Manager at Rubbermac

“La collaborazione con l’avvocato De Santi e il suo studio DSC è una delle più proficue sviluppate negli ultimi anni. Ottimo supporto sia per la fase operativa di gestione delle negoziazioni, ma ottimo anche l’approccio nell’ambito formativo delle nostre risorse e supportivo nel comprendere dinamiche complesse come quelle del periodo covid.”

“The collaboration with Avv. De Santi and his firm DSC is one of the most fruitful of recent years. Excellent support in negotiations, training of our staff and in navigating complex situations such as the covid period.”

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